Welfare e assistenza sanitaria integrativa: i paletti dell'Agenzia

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Importanti chiarimenti in materia di deducibilità dei premi
delle assicurazioni sanitarie private. Non si possono dedurre
i costi se si ottiene il rimborso dall’ente

L’agenzia delle Entrate, con la circolare 5/E del 28 marzo 2018 ha analizzato e chiarito vari
aspetti della normativa fiscale sul welfare aziendale e sui premi di produttività recentemente
modificata alle ultime leggi di bilancio .
In materia di assistenza sanitaria integrativa ha precisato che:

1. i premi delle assicurazioni private di assistenza sanitaria erogati agli iscritti di enti o
casse professionali private. che siano coincidenti con i costi delle prestazioni rimborsate
ai lavoratori non sono deducibili ma si puo applicare la detrazione solo delle eventuali
differenze di spesa rimasta a carico dell’assistito. L’agenzia ha rilevato infatti che era in uso
una prassi irregolare, vantaggiosa sia per gli enti di assistenza sanitaria integrativa che per
i lavoratori che prevedeva valori per le prestazioni corrisposte mai superiore al premio
versato, che come prevede l’articolo 51, comma 2, lettera a) del Testo unico delle imposte
sui redditi sono deducibili fino al limite massimo di 3.615,20 euro. Di fatto i lavoratori
ottenevano dalle Casse il rimborso delle fatture presentate e anche la deducibilità fiscale
dal reddito dei contributi versati. Per le Casse avere un alto numero di iscritti consentiva
comunque vantaggi commerciali nei confronti delle strutture sanitarie eroganti. La circolare
5E chiarisce ora che la deduzione, se il premio coincide con il rimborso, non spetta. Resta
possibile solo la detrazione per la quota di spese non rimborsate,

2. Inoltre, ricorda che dopo le leggi di bilancio 2016-2017 il premio di risultato puo essere
utilizzato per l’assistenza sanitaria integrativa e che tali somme «non concorrono alla
formazione del reddito di lavoro dipendente» . In questi casi il limite sopra citato puo essere
superato e si possono dedurre importi aggiuntivi fino a 3mila euro per ogni lavoratore. La
circolare chiarisce pero che «In assenza di specifiche disposizione tornano applicabili i
principi generali in base ai quali la deduzione o detrazione degli oneri è possibile nella
misura in cui la relativa spesa sia rimasta a carico del contribuente, condizione che non
sussiste qualora la spesa sia sostenuta o rimborsata a seguito di contributi dedotti dal
reddito o che non hanno concorso alla formazione del reddito, come nel caso di contributi
versati in sostituzione di premi di risultato agevolabili».

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